Art. 28 · Flussi di cassa

Art. 28

Flussi di cassa

In vigore dal 10 ott 2014
Flussi di cassa La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima include tutti i seguenti flussi di cassa, nella misura in cui siano legati a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti: (a) i pagamenti delle prestazioni ai contraenti e ai beneficiari; (b) i pagamenti che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sosterrà per fornire le prestazioni contrattuali pagate in natura; (c) i pagamenti delle spese di cui all', punto 1, della direttiva 2009/138/CE; (d) i pagamenti di premi ed altri eventuali flussi di cassa derivanti da tali premi; (e) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e intermediari in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione; (f) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e imprese di investimento in relazione a contratti con prestazioni collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked); (g) i pagamenti per salvataggio e surrogazione nella misura in cui non siano ammissibili come attività o passività separate conformemente ai principi contabili internazionali approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002; (h) i pagamenti di imposte che sono, o dovrebbero essere, addebitati ai contraenti o sono necessari per regolare le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.
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