Art. 27

Credibilità delle informazioni

In vigore dal 10 ott 2014
Credibilità delle informazioni Le informazioni sono ritenute credibili ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la credibilità delle stesse, tenendo conto della coerenza e dell'obiettività di tali informazioni, dell'affidabilità della fonte delle informazioni e della trasparenza del modo in cui le informazioni sono generate ed elaborate.
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Credibilità delle informazioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo