Art. 9
Controlli ufficiali
In vigore dal 13 ago 2014
Controlli ufficiali
1. Tutti i controlli ufficiali che precedono la compilazione del DCE sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata per l'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il PDI.
2. Le partite di mangimi e alimenti possono entrare nell'Unione esclusivamente attraverso il PED. L'autorità competente del punto di entrata designato (PED) può effettuare controlli documentali su ogni partita di mangimi e alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli .
Ai fini del presente regolamento possono essere designati punti d'entrata autorizzati unicamente a svolgere i controlli documentali. Tali PED non devono essere conformi ai requisiti minimi di cui all' del regolamento (CE) n. 669/2009.
3. Se una partita di mangimi e alimenti non è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario o se i risultati del campionamento e delle analisi o il certificato sanitario non sono conformi alle disposizioni del regolamento, tale partita non può entrare nell'Unione per l'importazione nell'Unione e deve invece essere rispedita nel paese di origine o distrutta.
4. L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dall'originale del certificato, dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e dal DCE. L'autorità competente del PED informa immediatamente l'autorità competente del PDI dell'invio della partita e l'operatore deve informare l'autorità competente del PDI dell'arrivo della partita almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. Nel caso in cui l'operatore decida di cambiare DPI dopo che la spedizione ha lasciato il PED, i documenti devono essere ripresentati all'autorità competente del PED per accettazione e per le necessarie modifiche al DCE; l'autorità competente del PED informa quindi il PDI pertinente di tali modifiche.
5. L'autorità competente del PDI effettua un controllo di identità e un controllo materiale prelevando un campione per l'analisi dell'aflatossina B1 per i mangimi o dell'aflatossina B1 e della contaminazione da aflatossine totali per gli alimenti da alcune partite, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento prima dell'autorizzazione all'immissione in libera pratica nell'Unione. Il campionamento è effettuato conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi e conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti.
6. Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:
a)
compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;
b)
allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati;
c)
forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;
d)
timbrano e firmano l'originale del DCE;
e)
effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato III.
7. L'originale del certificato sanitario di cui all', i risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e il DCE accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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