Art. 11
Immissione in libera pratica
In vigore dal 13 ago 2014
Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica delle partite è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.
Storico versioni
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