Art. 13

Relazioni

In vigore dal 13 ago 2014
Relazioni Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di mangimi e alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre. La relazione contiene le seguenti informazioni: — il numero di partite importate; — il numero di partite da cui sono stati prelevati campioni per l'analisi; — i risultati dei controlli di cui all', paragrafo 5.
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