Art. 13
Relazioni
In vigore dal 13 ago 2014
Relazioni
Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di mangimi e alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.
La relazione contiene le seguenti informazioni:
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il numero di partite importate;
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il numero di partite da cui sono stati prelevati campioni per l'analisi;
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i risultati dei controlli di cui all', paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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