Art. 10

Frazionamento delle partite

In vigore dal 13 ago 2014
Frazionamento delle partite 1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto all'. 2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
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