Art. 8
Punti designati per l'importazione (PDI)
In vigore dal 13 ago 2014
Punti designati per l'importazione (PDI)
Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la conformità dei PDI ai seguenti requisiti:
a)
la presenza di personale qualificato per lo svolgimento dei controlli ufficiali sulle partite di mangimi e alimenti;
b)
la disponibilità di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto disposto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti;
c)
la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l'importazione. Nei casi in cui, con l'accordo dell'autorità competente, la partita debba essere trasportata in un luogo nelle immediate vicinanze del PDI per il prelevamento dei campioni, deve essere possibile porre la partita di mangimi e alimenti sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal PDI;
d)
la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite di mangimi e alimenti trattenute in attesa dei risultati delle analisi;
e)
la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature di campionamento adeguate;
f)
la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi entro un termine stabilito.
Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei PDI. Gli Stati membri comunicano tale elenco alla Commissione.
La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantiscono che della partita di mangimi e alimenti venga scaricato il quantitativo necessario a consentire un campionamento rappresentativo.
Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio, l'operatore mette a disposizione dell'ispettore ufficiale le apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento rappresentativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:884:oj#art-8