Art. 6

Identificazione

In vigore dal 13 ago 2014
Identificazione Ciascuna partita di alimenti e di mangimi è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e sul certificato sanitario di cui all'. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
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