Art. 6
Identificazione
In vigore dal 13 ago 2014
Identificazione
Ciascuna partita di alimenti e di mangimi è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e sul certificato sanitario di cui all'. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:884:oj#art-6