Art. 4
Risultati del campionamento e delle analisi
In vigore dal 13 ago 2014
Risultati del campionamento e delle analisi
1. Ciascuna partita di mangimi e alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificarne la conformità con la legislazione dell'Unione sui livelli massimi di aflatossine.
2. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 152/2009 per le aflatossine nei mangimi e al regolamento (CE) n. 401/2006 per le aflatossine negli alimenti.
Storico versioni
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