Art. 3
Importazione nell'Unione
In vigore dal 13 ago 2014
Importazione nell'Unione
Le partite di mangimi e alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2 (nel seguito «mangimi e alimenti») possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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