Art. 5
Certificato sanitario
In vigore dal 13 ago 2014
Certificato sanitario
1. Ciascuna partita è inoltre accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.
2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine o dell'autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.
Le autorità competenti dei paesi di origine sono:
a)
il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per gli alimenti provenienti dal Brasile;
b)
l'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Cina;
c)
il ministero egiziano dell'Agricoltura, per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Egitto;
d)
il ministero iraniano della Sanità, per gli alimenti provenienti dall'Iran;
e)
la direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per gli alimenti provenienti dalla Turchia;
f)
la Ghana Standards Authority per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Ghana;
g)
l'Export Inspection Council of India del ministero del Commercio e dell'industria per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'India;
h)
la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) per gli alimenti provenienti dalla Nigeria.
3. Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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