Art. 7

Notifica preventiva delle partite

In vigore dal 13 ago 2014
Notifica preventiva delle partite 1.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano in anticipo alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico di mangimi e alimenti e la natura della partita. 2.   Ai fini di tale notifica preventiva essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. 3.   Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare e dei mangimi tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato III. 4.   Nel caso in cui il PDI sia diverso dal PED l'operatore del settore alimentare e dei mangimi informa l'autorità competente del PDI almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. La notifica è effettuata mediante l'invio da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi di una copia del DCE completato per quanto riguarda il controllo documentale da parte dell'autorità competente del PED. 5.   Il DCE è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
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Notifica preventiva delle partite (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/884) — Testo vigente | Portale Normativo