Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 13 ago 2014
Campo di applicazione
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9), il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti alimenti e mangimi, di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati nell'allegato I:
a)
Noci del Brasile con guscio e miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti noci del Brasile con guscio (alimenti) originari o provenienti dal Brasile;
b)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dalla Cina;
c)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall'Egitto;
d)
Pistacchi con guscio o sgusciati, pistacchi altrimenti preparati o conservati (alimenti) originari o provenienti dall'Iran;
e)
I seguenti alimenti originari della Turchia o da essa provenienti:
i)
fichi secchi;
ii)
nocciole (Corylus sp.) con guscio o sgusciate;
iii)
pistacchi con guscio e sgusciati;
iv)
miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v)
pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole;
vi)
nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli;
vii)
farine, semolini e polveri di nocciole e pistacchi;
viii)
nocciole tritate, affettate e spezzate;
ix)
olio di nocciole;
f)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dal Ghana;
g)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall'India;
h)
Semi di melone e prodotti derivati (alimenti) originari o provenienti dalla Nigeria.
2. Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.
3. Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.
Storico versioni
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