Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 ago 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 e all' del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a)
per «punto designato per l'importazione (PDI)» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente attraverso il quale è consentito importare nell'Unione i mangimi e gli alimenti di cui all';
b)
per «punto di entrata designato (PED)» si intende il punto di entrata quale definito all', lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e (CE) n. 152/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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