Art. 18
Procedura per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione
In vigore dal 23 lug 2014
Procedura per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione
1. Il ricorrente che ha ottenuto un risarcimento stabilito da un lodo definitivo nell’ambito di un accordo può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento. La Commissione procede al pagamento, tranne nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia accettato la responsabilità finanziaria ai sensi dell’, nel qual caso è lo Stato membro che effettua il pagamento.
2. Se una transazione ai sensi dell’ o dell’ non è registrata in una sentenza, il ricorrente può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento previsto dalla transazione. La Commissione procede al pagamento entro i termini stabiliti nella transazione.
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