Art. 19
Procedura in assenza di accordo sulla responsabilità finanziaria
In vigore dal 23 lug 2014
Procedura in assenza di accordo sulla responsabilità finanziaria
1. Se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell’ e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato debbano essere pagati, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. La Commissione e lo Stato membro interessato si consultano immediatamente per trovare un accordo sulla responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato e, se del caso, dell’Unione.
3. Entro tre mesi dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione o dai costi dell’arbitrato, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.
4. Se, entro due mesi dall’entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 3, non solleva obiezioni contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale determinazione, versa al bilancio dell’Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione o ai costi dell’arbitrato. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l’interesse maturato, calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.
5. Se lo Stato membro interessato solleva obiezioni e la Commissione non accoglie l’obiezione dello Stato membro, essa adotta entro sei mesi dal ricevimento dell’obiezione dello Stato membro una decisione che impone allo Stato membro interessato di rimborsare la somma versata dalla Commissione, maggiorata dell’interesse calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.
6. Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 3 e 5 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:912:oj#art-19