Art. 9
Status di parte convenuta
In vigore dal 23 lug 2014
Status di parte convenuta
1. Lo Stato membro interessato agisce in qualità di parte convenuta, eccetto nelle situazioni seguenti:
a)
la Commissione, in seguito alle consultazioni ai sensi dell’, ha adottato una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all’; oppure
b)
lo Stato membro in seguito alle consultazioni ai sensi dell’ ha confermato per iscritto alla Commissione che non intende agire in qualità di parte convenuta entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all’.
Se si presenta una delle situazioni di cui alle lettere a) o b), l’Unione agisce in qualità di parte convenuta.
2. La Commissione, sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, può decidere mediante atti di esecuzione che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta se si danno una o più delle seguenti circostanze:
a)
l’Unione assume in toto, o almeno in parte, la potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla controversia secondo i criteri di cui all’; o
b)
la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici o dalle agenzie dell’Unione.
3. La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione, sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all’, paragrafo 3, che l’Unione debba agire in qualità di parte convenuta se un trattamento analogo è contestato in un’azione correlata intentata contro l’Unione in sede di OMC, se è stata costituita una commissione (panel) e l’azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un’argomentazione coerente del caso in sede di OMC.
4. La Commissione, agendo in conformità del presente articolo, garantisce che la difesa dell’Unione tuteli gli interessi finanziari dello Stato membro interessato.
5. Non appena ricevono la notifica o la comunicazione di cui all’, la Commissione e lo Stato membro interessato si consultano, a norma dell’, su come gestire il caso in conformità del presente articolo. La Commissione e lo Stato membro interessato provvedono a che siano rispettate le scadenze fissate nell’accordo.
6. Quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta, a norma dei paragrafi 2 e 5, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito agli atti o alle osservazioni prima di metterli a punto e di presentarli. I rappresentanti dello Stato membro interessato, su richiesta dello Stato membro e a sue spese, partecipano alla delegazione dell’Unione nelle udienze e la Commissione tiene in debito conto gli interessi dello Stato membro.
7. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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