Art. 11

Conduzione del procedimento arbitrale da parte dell’Unione

In vigore dal 23 lug 2014
Conduzione del procedimento arbitrale da parte dell’Unione 1.   Ai sensi dell’, se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in una controversia in cui lo Stato membro assumerebbe in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, nel corso del procedimento arbitrale si applicano le seguenti disposizioni: a) la Commissione adotta tutte le misure necessarie per difendere e tutelare gli interessi dello Stato membro in questione; b) lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione l’assistenza necessaria; c) la Commissione fornisce allo Stato membro interessato i documenti del caso relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile; d) la Commissione e lo Stato membro interessato preparano la difesa in stretta collaborazione reciproca; e e) la delegazione dell’Unione nel procedimento comprende la Commissione e i rappresentanti dello Stato membro interessato, a meno che quest’ultimo non informi la Commissione della sua intenzione di non far parte della delegazione dell’Unione nel procedimento. 2.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’andamento del procedimento arbitrale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:912:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Conduzione del procedimento arbitrale da parte dell’Unione (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/912) — Testo vigente | Portale Normativo