Art. 12

Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione

In vigore dal 23 lug 2014
Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione Se è l’Unione ad agire in qualità di parte convenuta in una controversia in cui uno Stato membro dovrebbe assumere in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, accettare ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dall’arbitrato. A questo scopo, lo Stato membro interessato e la Commissione possono concludere accordi che prevedono, tra l’altro: a) meccanismi per il pagamento periodico delle spese risultanti dall’arbitrato; b) meccanismi per il pagamento dei risarcimenti a carico dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:912:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/912) — Testo vigente | Portale Normativo