Art. 12
Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione
In vigore dal 23 lug 2014
Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione
Se è l’Unione ad agire in qualità di parte convenuta in una controversia in cui uno Stato membro dovrebbe assumere in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, accettare ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dall’arbitrato. A questo scopo, lo Stato membro interessato e la Commissione possono concludere accordi che prevedono, tra l’altro:
a)
meccanismi per il pagamento periodico delle spese risultanti dall’arbitrato;
b)
meccanismi per il pagamento dei risarcimenti a carico dell’Unione.
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