Art. 10

Conduzione del procedimento arbitrale da parte di uno Stato membro

In vigore dal 23 lug 2014
Conduzione del procedimento arbitrale da parte di uno Stato membro 1.   Qualora agisca in qualità di parte convenuta, in tutte le fasi della controversia, compresi un eventuale annullamento, ricorso o riesame, lo Stato membro, ai sensi dell’: a) fornisce per tempo alla Commissione i documenti rilevanti relativi al procedimento; b) informa per tempo la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e, su richiesta, procede a consultazioni con la Commissione allo scopo di tenere debitamente conto di eventuali questioni di diritto o di qualsiasi altro elemento di interesse per l’Unione posto dalla controversia e identificato dalla Commissione in un’analisi scritta non vincolante fornita allo Stato membro interessato; e c) autorizza i rappresentanti della Commissione, su richiesta e a spese di quest’ultima, a far parte della delegazione che rappresenta lo Stato membro. 2.   La Commissione fornisce allo Stato membro i documenti del caso relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile. 3.   Non appena è pronunciata la sentenza, lo Stato membro ne informa la Commissione, la quale a sua volta informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
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