Art. 8

Notifica dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale

In vigore dal 23 lug 2014
Notifica dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale 1.   Se riceve notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente allo Stato membro interessato. Quando un ricorrente dichiara di voler aprire un procedimento arbitrale contro l’Unione o contro uno Stato membro, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il nome del ricorrente, le disposizioni dell’accordo presumibilmente violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l’accordo e l’importo del risarcimento richiesto. 2.   Se uno Stato membro riceve notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale lo comunica immediatamente alla Commissione. 3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tali notifiche dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale.
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