Art. 13
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto dall’Unione
In vigore dal 23 lug 2014
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto dall’Unione
1. Se la Commissione ritiene che la transazione di una controversia relativa a un trattamento messo in atto esclusivamente dall’Unione sia nell’interesse dell’Unione, essa può adottare un atto di esecuzione per approvare la transazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. Se una transazione comporta potenzialmente un’azione diversa dal pagamento di una somma di denaro, si applicano le procedure idonee per tale azione.
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