Art. 14

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro quando l’Unione intende comporre la controversia

In vigore dal 23 lug 2014
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro quando l’Unione intende comporre la controversia 1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia relativa a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia rientri negli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione consulta dapprima lo Stato membro interessato ai sensi dell’. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. 2.   Se la Commissione e lo Stato membro interessato acconsentono a comporre la controversia, lo Stato membro interessato si adopera per concludere un accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la negoziazione e l’attuazione della transazione. 3.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia in virtù della quale sorgerebbe la responsabilità finanziaria di uno Stato membro e quando non è coinvolta alcuna responsabilità finanziaria dell’Unione, solo lo Stato membro interessato può comporre la controversia, conformemente all’. 4.   Se l’Unione è parte convenuta ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può, previe consultazioni di cui all’, paragrafo 1, decidere di comporre la controversia qualora la transazione rientri negli interessi finanziari dell’Unione. Nel prendere questa decisione la Commissione fornisce un’analisi fattuale completa e bilanciata nonché una motivazione giuridica che dimostrino gli interessi finanziari dell’Unione. 5.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia ai sensi dell’, paragrafo 2, che comporta soltanto la responsabilità finanziaria dell’Unione e quando non è coinvolta alcuna responsabilità finanziaria dello Stato membro, la Commissione può decidere di comporre la controversia. 6.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia ai sensi dell’, paragrafo 2, che comporta la responsabilità finanziaria dell’Unione e di uno Stato membro, la Commissione non può comporre la controversia senza l’accordo dello Stato membro interessato, il quale può presentare un’analisi completa dell’impatto della proposta di transazione sui propri interessi finanziari. Se lo Stato membro non concorda sulla composizione della controversia, la Commissione può decidere comunque di comporre la controversia, a condizione che la transazione non comporti, per lo Stato membro interessato, ripercussioni finanziarie né incidenza sul bilancio sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica, tenendo conto dell’analisi dello Stato membro e dimostrando gli interessi finanziari dell’Unione e dello Stato membro interessato. In tal caso, l’ non si applica. 7.   I termini della transazione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non includono azioni da parte dello Stato membro interessato diverse dal pagamento di una somma di denaro. 8.   Le transazioni di cui al presente articolo sono approvate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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