Art. 15
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto esclusivamente da uno Stato membro quando lo Stato membro intende comporre la controversia
In vigore dal 23 lug 2014
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto esclusivamente da uno Stato membro quando lo Stato membro intende comporre la controversia
1. Se l’Unione è parte convenuta in una controversia esclusivamente relativa a un trattamento messo in atto da uno Stato membro, lo Stato membro interessato può proporre di comporre la controversia se:
a)
esso accetta ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla transazione;
b)
la transazione è esecutiva solo nei confronti dello Stato membro interessato; e
c)
i termini della transazione sono compatibili con il diritto dell’Unione.
2. La Commissione e lo Stato membro interessato procedono a consultazioni per valutare l’intenzione di uno Stato membro di comporre una controversia.
3. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di transazione. Il progetto di transazione è considerato accettato dalla Commissione, salvo diversa decisione della stessa entro novanta giorni dalla notifica del progetto di transazione da parte dello Stato membro, adottato mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, motivata dalla non rispondenza del progetto di transazione a tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Una volta accettato il progetto di transazione, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per dare attuazione alle transazioni.
Storico versioni
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