Art. 16
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro quando tale Stato membro intende comporre la controversia
In vigore dal 23 lug 2014
Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro quando tale Stato membro intende comporre la controversia
1. Se l’Unione è parte convenuta in una controversia relativa a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro e lo Stato membro ritiene che la transazione della controversia rientri nei propri interessi finanziari, essa consulta dapprima la Commissione ai sensi dell’.
2. Se la Commissione e lo Stato membro interessato acconsentono a comporre la controversia, lo Stato membro interessato si adopera per concludere un accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la negoziazione e l’attuazione della transazione.
3. Qualora non acconsenta a comporre la controversia, la Commissione può decidere di rifiutare di comporla sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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