Art. 3

Criteri di attribuzione

In vigore dal 23 lug 2014
Criteri di attribuzione 1.   La responsabilità finanziaria risultante da una controversia nell’ambito di un accordo è attribuita secondo i seguenti criteri: a) l’Unione assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o agenzie dell’Unione; b) lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento che esso ha messo in atto; c) in deroga alla lettera b), l’Unione assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento messo in atto da uno Stato membro nel caso in cui tale trattamento sia prescritto dal diritto dell’Unione. Nonostante il primo comma, lettera c), se lo Stato membro interessato è tenuto, in forza del diritto dell’Unione, ad agire per porre rimedio all’incompatibilità con il diritto dell’Unione di un precedente atto, esso assume la responsabilità finanziaria, a meno che tale precedente atto non sia stato prescritto dal diritto dell’Unione. 2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione. 3.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria: a) se ha accettato la responsabilità finanziaria potenziale ai sensi dell’; o b) se conclude una transazione ai sensi dell’. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione assume la responsabilità finanziaria se agisce in qualità di parte convenuta in virtù dell’.
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Criteri di attribuzione (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/912) — Testo vigente | Portale Normativo