Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «accordo»: un accordo internazionale contenente disposizioni in materia di investimenti diretti esteri di cui l’Unione è parte, o di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti, e che prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato;
b) «costi dell’arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, e dell’istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale, quali i costi di traduzione, i costi relativi all’analisi giuridica ed economica e altri costi connessi con i procedimenti arbitrali;
c) «controversia»: un’azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro in forza di un accordo e in merito alla quale si pronuncia un tribunale arbitrale;
d) «meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato»: un meccanismo previsto da un accordo, per mezzo del quale il ricorrente può intentare un’azione nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro;
e) «Stato membro»: uno o più Stati membri dell’Unione europea;
f) «Stato membro interessato»: lo Stato membro che ha messo in atto il trattamento ritenuto incompatibile con l’accordo;
g) «responsabilità finanziaria»: l’obbligo di pagare un risarcimento pecuniario stabilito da un tribunale arbitrale o concordato nell’ambito di una transazione e comprendente i costi dell’arbitrato;
h) «transazione»: l’accordo concluso tra l’Unione o uno Stato membro o entrambi, da una parte, e un ricorrente, dall’altra, con cui quest’ultimo acconsente a recedere dall’azione legale in cambio del pagamento di una somma di denaro o di un’azione diversa dal pagamento in denaro; la transazione può essere registrata nella sentenza di un tribunale arbitrale;
i) «tribunale arbitrale»: la persona o l’organismo designato nell’ambito di un accordo, cui spetta statuire su una controversia investitore-Stato;
j) «ricorrente»: la persona fisica o giuridica che può promuovere un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato previsto da un accordo, o la persona fisica o giuridica che agisce legalmente in nome e per conto del ricorrente;
k) «diritto dell’Unione»: il TFUE e il TUE, nonché ogni atto giuridico dell’Unione citato all’articolo 288, secondo, terzo e quarto paragrafo TFUE, e ogni accordo internazionale di cui l’Unione è parte o l’Unione e i suoi Stati membri sono parti; ai soli fini del presente regolamento, per «diritto dell’Unione» non si intendono le disposizioni relative alla protezione degli investimenti previste nell’accordo;
l) «prescritto dal diritto dell’Unione»: il riferimento al trattamento in cui lo Stato membro interessato potrebbe aver evitato la presunta violazione dell’accordo solo non ottemperando a un obbligo prescritto dal diritto dell’Unione, come nel caso in cui detto Stato non disponga di discrezionalità o di margine di valutazione quanto al risultato da conseguire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:912:oj#art-2