Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 lug 2014
Ambito di applicazione
1. Fatta salva la ripartizione di competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato condotti in forza di un accordo di cui l’Unione è parte, o di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti, e promossi da un ricorrente di un paese terzo. In particolare, l’adozione e l’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la delimitazione delle competenze stabilita dai trattati, anche in relazione al trattamento messo in atto dagli Stati membri o dall’Unione e contestato da un ricorrente in un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato condotto in forza di un accordo.
2. A fini informativi, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tiene aggiornato un elenco degli accordi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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