Art. 85

Commissione per i ricorsi

In vigore dal 15 lug 2014
Commissione per i ricorsi 1.   Il Comitato istituisce una commissione per i ricorsi allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati a norma del paragrafo 3. 2.   La commissione per i ricorsi è composta da cinque persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito delle risoluzioni, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio del Comitato nonché quello in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. La commissione per i ricorsi possiede risorse e competenze sufficienti per fornire consulenza giuridica qualificata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri da parte del Comitato. I membri della suddetta commissione e due supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione. 3.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato di cui all', paragrafo 10, all', all', paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all', paragrafo 3, all' e all', paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente. Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione. 4.   La commissione per i ricorsi decide in merito al ricorso entro un mese dalla data di presentazione dello stesso. Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri. 5.   I membri della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi. 6.   La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 3 non ha effetto sospensivo. La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano. 7.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione per i ricorsi ne esamina la fondatezza. Essa invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un periodo di tempo determinato, le osservazioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali. 8.   La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso. 9.   Le decisioni della commissione per i ricorsi sono motivate e notificate alle parti. 10.   La commissione per i ricorsi adotta e pubblica il suo regolamento interno.
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Commissione per i ricorsi (Art. 85 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo