Art. 85
Commissione per i ricorsi
In vigore dal 15 lug 2014
Commissione per i ricorsi
1. Il Comitato istituisce una commissione per i ricorsi allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati a norma del paragrafo 3.
2. La commissione per i ricorsi è composta da cinque persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito delle risoluzioni, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio del Comitato nonché quello in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. La commissione per i ricorsi possiede risorse e competenze sufficienti per fornire consulenza giuridica qualificata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri da parte del Comitato. I membri della suddetta commissione e due supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato di cui all', paragrafo 10, all', all', paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all', paragrafo 3, all' e all', paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.
Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione.
4. La commissione per i ricorsi decide in merito al ricorso entro un mese dalla data di presentazione dello stesso.
Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
5. I membri della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.
6. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 3 non ha effetto sospensivo.
La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
7. Se il ricorso è ammissibile, la commissione per i ricorsi ne esamina la fondatezza. Essa invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un periodo di tempo determinato, le osservazioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.
8. La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso.
9. Le decisioni della commissione per i ricorsi sono motivate e notificate alle parti.
10. La commissione per i ricorsi adotta e pubblica il suo regolamento interno.
Storico versioni
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