Art. 10

Valutazione della possibilità di risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Valutazione della possibilità di risoluzione 1.   In sede di elaborazione e aggiornamento dei piani di risoluzione in conformità all', il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile la risoluzione di enti e gruppi senza presupporre alcuno dei seguenti elementi: a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard; 2.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato il piano di risanamento o il piano di risanamento di gruppo. Il Comitato lo esamina al fine di individuare eventuali azioni previste in tale piano di risanamento che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente o gruppo e formula raccomandazioni al riguardo alla BCE o all'autorità nazionale competente. 3.   Al momento di elaborare un piano di risoluzione, il Comitato valuta in quale misura sia possibile la risoluzione di tale entità in conformità del presente regolamento. La risoluzione di un'entità si intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare l'entità con procedura ordinaria di insolvenza, oppure procedere alla risoluzione applicando all'entità gli strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i poteri di risoluzione, evitando nel contempo quanto più possibile conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, per i sistemi finanziari dello Stato membro in cui l'entità è situata o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità. Il Comitato notifica con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un ente non è ritenuta possibile. 4.   La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità del gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative, incluse situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Il Comitato notifica con tempestività all'ABE qualora la risoluzione di un gruppo non sia ritenuta possibile. 5.   Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 10, per conseguenze negative significative per il sistema finanziario o per minacce alla stabilità finanziaria si intende una situazione in cui il sistema finanziario è effettivamente o potenzialmente esposto ad una perturbazione che può dar luogo a stress finanziari che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento, l'efficienza e l'integrità del mercato interno o dell'economia o del sistema finanziario di uno o più Stati membri. Nello stabilire le conseguenze negative significative il Comitato tiene conto delle pertinenti segnalazioni e raccomandazioni del CERS e dei pertinenti criteri sviluppati dall'ABE nel valutare l'identificazione e la misurazione del rischio sistemico. 6.   Ai fini della valutazione di cui al presente articolo, il Comitato esamina gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE. 7.   Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un'entità o di un gruppo effettuata in conformità del paragrafo 3 o 4, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina che vi sono impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in cooperazione con le autorità competenti, indirizzata all'ente o all'impresa madre che analizza gli impedimenti rilevanti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business dell'ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 10. 8.   La relazione è altresì notificata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate le succursali significative degli enti che non sono parte di un gruppo. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionata di cui all'. 9.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'entità o l'impresa madre propone al Comitato eventuali misure per porre rimedio o rimuovere gli impedimenti rilevanti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre alle autorità competenti, all'ABE e, in caso di succursali significative di enti che non sono parte di un gruppo situate in Stati membri non partecipanti, alle autorità di risoluzione di tali Stati membri. 10.   Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, valuta se le misure di cui al paragrafo 9 sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione. Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione delle autorità competenti e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata, nella quale indica che le misure proposte non riducono efficacemente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 11. Nell'identificare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non siano idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure sulle attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'Unione nel suo complesso. Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare qualsiasi impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per rimuovere l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato. 11.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 10, il Comitato dà istruzione, ove applicabile, alle autorità nazionali di risoluzione di adottare qualsiasi misura tra le seguenti: a) richiedere all'entità di riesaminare eventuali accordi di finanziamento intragruppo o valutarne l'assenza o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali; b) richiedere all'entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate; c) imporre obblighi di informativa specifici o periodici aggiuntivi, pertinenti ai fini della risoluzione; d) richiedere all'entità di disinvestire attività specifiche; e) richiedere all'entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte; f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti nuovi o esistenti; g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'entità o di entità del gruppo, direttamente o indirettamente sotto il loro controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione; h) imporre all'entità di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione; i) imporre all'entità di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'; j) imporre all'entità di adottare altre misure per soddisfare i requisiti di cui all', in particolare di tentare di rinegoziare le passività ammissibili e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione del Comitato di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti. Ove applicabile, le autorità nazionali di risoluzione adottano direttamente le misure di cui al primo comma, lettere da a) a j). 12.   Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'. 13.   Una decisione adottata ai sensi dei paragrafi 10 o 11 deve soddisfare i seguenti requisiti: a) è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione; b) indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale stabilito al paragrafo 10.
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Valutazione della possibilità di risoluzione (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo