Art. 86

Azioni dinanzi alla Corte di giustizia

In vigore dal 15 lug 2014
Azioni dinanzi alla Corte di giustizia 1.   Le decisioni della commissione per i ricorsi o del Comitato, ove non vi sia la possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE. 2.   Stati membri, istituzioni dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 263 TFUE. 3.   Nel caso in cui il Comitato abbia l'obbligo di intervenire e ometta di adottare una decisione, è possibile avviare dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE. 4.   Il Comitato prende i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
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Azioni dinanzi alla Corte di giustizia (Art. 86 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo