Art. 86 · Azioni dinanzi alla Corte di giustizia

Art. 86

Azioni dinanzi alla Corte di giustizia

In vigore dal 15 lug 2014
Azioni dinanzi alla Corte di giustizia 1.   Le decisioni della commissione per i ricorsi o del Comitato, ove non vi sia la possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE. 2.   Stati membri, istituzioni dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 263 TFUE. 3.   Nel caso in cui il Comitato abbia l'obbligo di intervenire e ometta di adottare una decisione, è possibile avviare dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE. 4.   Il Comitato prende i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
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