Art. 87

Responsabilità del Comitato

In vigore dal 15 lug 2014
Responsabilità del Comitato 1.   La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa. 2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera. 4.   Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione per i danni che è stata condannata a risarcire da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso della risoluzione — ai sensi del presente regolamento — di entità e gruppi di cui all', paragrafo 2, e di entità e gruppi di cui all', paragrafo 4, lettera b), e all', paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi o conformemente all', paragrafo 3, secondo comma. Tale obbligo non si applica nel caso in cui tale atto od omissione abbia costituito una violazione del presente regolamento, di un'altra disposizione del diritto dell'Unione, di una decisione del Comitato, del Consiglio o della Commissione, commessa intenzionalmente o a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto. 5.   La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. 6.   La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.
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Responsabilità del Comitato (Art. 87 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo