Art. 83

Scambio di personale

In vigore dal 15 lug 2014
Scambio di personale 1.   Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato. 2.   Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione e tra tali autorità. 3.   Il Comitato crea gruppi interni per la risoluzione composti da personale proprio e dal personale delle autorità nazionali di risoluzione, nonché osservatori provenienti dalle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, ove del caso. 4.   Qualora istituisca gruppi interni per la risoluzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato nomina i coordinatori di tali gruppi tra il proprio personale. Conformemente all', paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell', paragrafi 3 e 4.
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Scambio di personale (Art. 83 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo