Art. 82

Personale

In vigore dal 15 lug 2014
Personale 1.   Al personale del Comitato si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per la loro applicazione. In deroga al primo comma, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono assimilabili, rispettivamente, al vicepresidente, al giudice e al cancelliere della Corte di giustizia per quanto concerne gli emolumenti e l'età pensionabile, come definiti nel regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio (24). Essi non sono soggetti all'età massima di pensionamento. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile. 2.   Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto. 3.   Il Comitato esercita, relativamente al suo personale, i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile.
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Personale (Art. 82 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo