Art. 43

Composizione

In vigore dal 15 lug 2014
Composizione 1.   Il Comitato è composto da: a) il presidente nominato conformemente all'; b) altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all'; c) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione. 2.   Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto. 3.   La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente. I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti. 4.   Nel caso in cui vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione in uno Stato membro partecipante, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto. 5.   La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da: a) la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'; b) la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'; c) il presidente, che svolge i compiti di cui all'; d) un segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.
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Composizione (Art. 43 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo