Art. 41

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora

In vigore dal 15 lug 2014
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora 1.   Il Comitato pubblica le decisioni che irrogano le sanzioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa pregiudicare la risoluzione dell'entità interessata. La pubblicazione avviene in forma anonima ove ricorra una delle seguenti circostanze: a) se le informazioni pubblicate contengono dati personali e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata; b) se la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso; c) se la pubblicazione provochi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte. In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se è prevedibile che i motivi per una pubblicazione anonima vengano meno nell'arco di tale periodo. Il Comitato informa l'ABE in merito a tutte le sanzioni pecuniarie e penalità di mora irrogate ai sensi degli e fornisce informazioni in merito allo stato dei ricorsi e al relativo esito. 2.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli sono di natura amministrativa. 3.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili vigenti nello Stato membro partecipante sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia. Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti. 4.   Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono assegnati al Fondo.
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