Art. 38
Sanzioni pecuniarie
In vigore dal 15 lug 2014
Sanzioni pecuniarie
1. Ove ritenga che un'entità di cui all', per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle violazioni elencate al paragrafo 2, il Comitato adotta una decisione con cui irroga una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 3.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente dall'entità in questione se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione del fatto che essa, il suo organo di amministrazione o la sua alta dirigenza hanno agito deliberatamente per commettere la violazione.
2. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate alle entità di cui all' per le violazioni seguenti:
a)
non aver fornito le informazioni richieste a norma dell';
b)
non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all' o a ispezioni in loco a norma dell';
c)
non essersi conformate a una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'.
3. Le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, partono da un importo base pari a una percentuale del fatturato totale netto annuo dell'impresa nell'esercizio precedente, comprensivo del reddito lordo derivante da interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote e altri titoli a rendimento fisso o variabile, proventi per commissioni o provvigioni ai sensi dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta nazionale al 19 agosto 2014, nel rispetto dei limiti seguenti:
a)
per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo base va da un minimo dello 0,05 % a un massimo dello 0,15 %;
b)
per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), l'importo base va da un minimo dello 0,25 % a un massimo dello 0,5 %.
Per decidere se l'importo base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, oppure a quello intermedio o al più alto dei limiti di cui al primo comma, il Comitato tiene conto del fatturato annuo dell'entità interessata nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per le entità il cui fatturato annuo è inferiore a 1 000 000 000 di EUR, al livello intermedio per quelle il cui fatturato annuo è compreso tra 1 000 000 000 e 5 000 000 000 di EUR, e al livello più alto per quelle il cui fatturato annuo è superiore a 5 000 000 000 di EUR.
4. Gli importi base di cui al paragrafo 3 sono, se necessario, soggetti ad adeguamento in presenza dei fattori aggravanti e attenuanti di cui ai paragrafi 5 e 6, mediante applicazione dei corrispondenti coefficienti elencati al paragrafo 9.
Il coefficiente attenuante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo base.
Il coefficiente aggravante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti aggravanti, la differenza tra l'importo base e l'importo risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.
5. In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori aggravanti:
a)
intenzionalità della violazione;
b)
carattere reiterato della violazione;
c)
durata della violazione superiore a tre mesi;
d)
evidenziazione, attraverso la violazione l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa;
e)
assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata;
f)
mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini.
6. In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori attenuanti:
a)
durata della violazione inferiore a dieci giorni lavorativi;
b)
esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione;
c)
notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato;
d)
adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro.
7. Fermi restando i paragrafi da 2 a 6, le sanzioni pecuniarie applicate non superano l'1 % del fatturato annuo dell'entità interessata di cui al paragrafo 1 nell'esercizio precedente.
In deroga al primo comma, nel caso in cui l'entità abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, un beneficio economico dalla violazione, la sanzione pecuniaria, laddove i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione siano quantificabili, è pari almeno a tale beneficio.
Se l'azione od omissione di un'entità di cui al paragrafo 1 dà adito a più di una delle violazioni di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al presente articolo in relazione a una sola delle violazioni stesse.
8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, il Comitato può raccomandare alle autorità nazionali di risoluzione di intervenire per assicurare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie conformemente agli articoli da 110 a 114 della direttiva 2014/59/UE e alla legislazione nazionale eventualmente applicabile.
9. Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori aggravanti:
a)
in caso di carattere reiterato della violazione, per ogni volta che essa è stata reiterata si applica un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1;
b)
in caso di durata della violazione superiore a tre mesi si applica un coefficiente pari a 1,5;
c)
in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;
d)
in caso di intenzionalità della violazione si applica un coefficiente di 2;
e)
in caso di assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata, si applica un coefficiente pari a 1,7;
f)
in caso di mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente pari a 1,5.
Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori attenuanti:
a)
in caso di durata della violazione inferiore a 10 giorni lavorativi, si applica un coefficiente pari a 0,9;
b)
in caso di esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza dell'entità, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, si applica un coefficiente pari a 0,7;
c)
in caso di notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato, si applica un coefficiente pari a 0,4;
d)
in caso di adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.
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