Art. 42
Status giuridico
In vigore dal 15 lug 2014
Status giuridico
1. È istituito il Comitato. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno Stato membro, il Comitato gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Il Comitato è rappresentato dal suo presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:806:oj#art-42