Art. 40
Audizione delle persone interessate dal procedimento
In vigore dal 15 lug 2014
Audizione delle persone interessate dal procedimento
1. Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione pecuniaria e/o una penalità di mora ai sensi degli , il Comitato dà alle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. Il Comitato basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo del Comitato, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.
Storico versioni
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