Art. 50

Compiti

In vigore dal 15 lug 2014
Compiti 1.   Il Comitato in sessione plenaria: a) adotta, ogni anno entro il 30 novembre, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal presidente, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE; b) adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato a norma dell', paragrafo 2, e approva i conti definitivi del Comitato e solleva il presidente dalla responsabilità a norma dell', paragrafi 4 e 8; c) fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 di EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5; d) non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 di EUR, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno; e) decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell', ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell', ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli , e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell', compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo; f) decide in merito agli investimenti a norma dell'; g) adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all', la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio; h) adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'; i) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; k) adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in sessione esecutiva; l) ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («regime applicabile») all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»); m) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto; n) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni; o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni e valutazioni dell'audit interno o esterno e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); p) prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato; q) approva il quadro di cui all', paragrafo 1, per la definizione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. 2.   In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli . Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione. 3.   Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto e sull' del regime applicabile, con cui delega al presidente i poteri di autorità di nomina e stabilisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il presidente è autorizzato a subdelegare tali poteri. In circostanze eccezionali il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al presidente e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal presidente.
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Compiti (Art. 50 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo