Art. 43
Composizione
In vigore dal 15 lug 2014
Composizione
1. Il Comitato è composto da:
a)
il presidente nominato conformemente all';
b)
altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all';
c)
un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione.
2. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto.
3. La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente.
I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti.
4. Nel caso in cui vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione in uno Stato membro partecipante, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.
5. La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:
a)
la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all';
b)
la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all';
c)
il presidente, che svolge i compiti di cui all';
d)
un segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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