Art. 12

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

In vigore dal 15 lug 2014
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 1.   Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo, ai sensi del paragrafo 4, di fondi propri e passività ammissibili, che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità e i gruppi di cui all', paragrafo 2, e le entità ed i gruppi di cui all', paragrafo 4, lettera b), e all', paragrafo 5, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento quando le condizioni di applicazione di detti paragrafi sono soddisfatte. 2.   Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell', le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano il requisito minimo, ai sensi del paragrafo 4, di fondi propri e passività ammissibili che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità di cui all', paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'. 3.   Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici. 4.   Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è calcolato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali dell'ente. Ai fini del primo comma, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passibilità totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte. 5.   In deroga al paragrafo 1, il Comitato esenta gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite a cui, ai sensi del diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi dall'obbligo di soddisfare in qualsiasi momento il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, in quanto: a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o altri tipi di procedure attuate conformemente all' o 42 della direttiva2014/59/UE e appositamente previste per tali istituti; e b) tali procedure di insolvenza nazionali, o altri tipi di procedure, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiranno perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione. 6.   Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non supera l'importo dei fondi propri e delle passibilità ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite di un ente o di un'impresa madre di cui all', nonché dell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale, possano essere assorbite, e il coefficiente di capitale primario di classe 1 di tutti questi enti possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o normativa equivalente e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'impresa madre di cui all' e nell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale. Qualora il piano di risoluzione preveda che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell', paragrafo 5, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non supera l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili necessario per garantire che l'ente o l'impresa madre di cui all' disponga di altre passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite dell'ente o dell'impresa madre di cui all', nonché dell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 di tali entità possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione e svolgere le attività per le quali sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o normativa equivalente e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'impresa madre e nell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non è inferiore all'importo totale dei requisiti di fondi propri e dei requisiti relativi alle riserve di capitale a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. 7.   Entro i limiti stabiliti al paragrafo 6 del presente articolo, al fine di garantire che un'entità di cui all' possa essere soggetta a risoluzione mediante l'applicazione degli strumenti per la risoluzione, incluso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, l'accertamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è eseguito sulla base dei criteri seguenti: a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente e dell'impresa madre di cui all'; b) la misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all'; c) la misura in cui il dissesto dell'ente e dell'impresa madre di cui all' avrebbe conseguenze negative significative per il sistema finanziario o minaccerebbe la stabilità finanziaria ai sensi dell', paragrafo 5, anche a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell'ente in questione con altri enti o con il sistema finanziario in generale. 8.   La determinazione specifica il requisito minimo di fondi propri e passibilità ammissibili che gli enti devono rispettare su base individuale e che le imprese madri devono rispettare su base consolidata. Il requisito dell'importo aggregato minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato di un'impresa madre dell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante è determinato dal Comitato, previa consultazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere soggette a risoluzione distinta ai sensi del piano di risoluzione. 9.   Il Comitato stabilisce il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale. Tali requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili sono fissati ad un livello appropriato per la filiazione, tenendo conto: a) dei criteri elencati al paragrafo 7, in particolare le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e b) del requisito consolidato stabilito per il gruppo. 10.   Il Comitato può decidere di concedere una deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base individuale all'ente impresa madre purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all', paragrafo 11, lettere a) e b), della direttiva2014/59/UE. Il Comitato può concedere una deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base individuale ad una filiazione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all', paragrafo 12, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/59/UE. 11.   Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 1 è parzialmente rispettato su base consolidata o individuale mediante strumenti di bail-in contrattuale, in piena conformità dei criteri di cui al paragrafo 5, primo e secondo comma, e al paragrafo 7. 12.   Perché lo strumento sia considerato uno strumento di bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 11, il Comitato deve accertarsi che esso: a) contenga una clausola contrattuale che prevede che, se il Comitato decide che sia applicato lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è svalutato o convertito nella misura richiesta prima che siano svalutate o convertite altre passività ammissibili; e b) sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere. 13.   Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1del presente articoloe, se del caso, al paragrafo 11 del presente articolo, in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'. 14.   Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 del presente articolo. 15.   Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1 e, se del caso, i requisiti stabiliti al paragrafo 11. 16.   Le passività ammissibili, compresi i titoli di debito subordinato e i prestiti subordinati che non rientrano negli strumenti aggiuntivi di classe 1 o negli strumenti di classe 2 sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti: a) lo strumento è emesso e interamente versato; b) la passività non è dovuta all'ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall'ente stesso; c) l'acquisto dello strumento non è stato finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente; d) la passività ha una durata residua di almeno un anno; e) la passività non risulta da un derivato; f) la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini del primo comma, lettera d), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui matura tale diritto. 17.   Se una passività è disciplinata dal diritto di una giurisdizione esterna all'Unione, il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di richiedere all'ente di dimostrare che ogni eventuale decisione del Comitato di svalutare o convertire tale passività sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se il Comitato non ha la certezza che ogni eventuale decisione sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, la passività non è computata ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. 18.   Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma dell', paragrafo 18, della direttiva 2014/59/UE, presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.
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Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo