Art. 71

Contributi straordinari ex post

In vigore dal 15 lug 2014
Contributi straordinari ex post 1.   Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale di detti contributi straordinari è calcolato e ripartito fra gli enti a norma degli . L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell'importo annuale dei contributi determinato in conformità dell'. 2.   Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver consultato l'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente, in conformità degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei contributi straordinari ex post di un ente ai sensi del paragrafo 1, se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Tale differimento non può essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati successivamente nel momento in cui il pagamento degli stessi non mette più a rischio la posizione finanziaria dell'ente. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento di contributi ex post da parte di un'entità di cui all' può essere parzialmente o integralmente differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.
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Contributi straordinari ex post (Art. 71 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo