Art. 69

Livello-obiettivo

In vigore dal 15 lug 2014
Livello-obiettivo 1.   Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell', paragrafo 6, il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. 2.   Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all' e raccolti a norma dell', paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti. 3.   Il Comitato proroga il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 di un massimo di quattro anni se il Fondo ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5 % dell'ammontare totale dei depositi protetti di cui al paragrafo 1 e quando i criteri dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera b), sono soddisfatti. 4.   Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell' riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare quanto segue: a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2; b) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3; c) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.
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Livello-obiettivo (Art. 69 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo