Art. 67

Disposizioni generali

In vigore dal 15 lug 2014
Disposizioni generali 1.   È istituito il Fondo di risoluzione unico («Fondo»). Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il Fondo secondo le modalità stabilite dall'Accordo. 2.   Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui alla parte II, titolo I, e in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli . In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo. 3.   Il proprietario del Fondo è il Comitato. 4.   I contributi di cui agli sono raccolti presso le entità di cui all' dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al Fondo conformemente all'Accordo.
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Disposizioni generali (Art. 67 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo