Art. 66

Misure antifrode

In vigore dal 15 lug 2014
Misure antifrode 1.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo interistituzionale. 2.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dal Comitato. 3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
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Misure antifrode (Art. 66 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo