Art. 67
Disposizioni generali
In vigore dal 15 lug 2014
Disposizioni generali
1. È istituito il Fondo di risoluzione unico («Fondo»). Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il Fondo secondo le modalità stabilite dall'Accordo.
2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui alla parte II, titolo I, e in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli . In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.
3. Il proprietario del Fondo è il Comitato.
4. I contributi di cui agli sono raccolti presso le entità di cui all' dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al Fondo conformemente all'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:806:oj#art-67