Art. 36
Programma di lavoro e contributi finanziari
In vigore dal 15 mag 2014
Programma di lavoro e contributi finanziari
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione che istituiscono programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l’attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi operativi perseguiti, che sono conformi agli obiettivi generali e specifici enunciati all’, i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un’indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano inoltre le azioni prioritarie, i criteri di valutazione, il tasso di finanziamento e l’elenco indicativo delle misure e dei costi ammissibili, in conformità dell’ del presente regolamento.
3. I programmi di lavoro per l’attuazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 2, e al titolo II, capo II, sezioni 2 e 3, sono adottati entro il 30 aprile dell’anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali programmi di lavoro rispecchiano le priorità stabilite nell’allegato III del presente regolamento.
4. Riguardo all’applicazione delle misure di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione sul contributo finanziario. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative alla presentazione da parte degli Stati membri di domande, relazioni e richieste di pagamento per le sovvenzioni di cui al titolo II, capo I, sezioni 1 e 2, e capo II, sezioni 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:652:oj#art-36