Art. 34

Sistemi d’informazione

In vigore dal 15 mag 2014
Sistemi d’informazione 1.   L’Unione finanzia la creazione e il funzionamento delle banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni gestiti dalla Commissione, che sono necessari ai fini dell’efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all’. 2.   Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per la creazione e la gestione di banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni di terzi, comprese organizzazioni internazionali, a condizione che tali banche dati e sistemi informatizzati di gestione delle informazioni: a) apportino un comprovato valore aggiunto per l’intera Unione e siano accessibili sul suo territorio a tutti gli utilizzatori interessati; e b) siano necessari per l’efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:652:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo